la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico sulla sponda sud del lago di Garda, e lo scorrimento rapido del traffico merci, la Regione, i Comuni, le associazioni ed enti interessati si accollano le spese per il pedaggio autostradale nel tratto Desenzano Peschiera e viceversa, anche con alternanze di entrate ed uscite da casello intermedio ai terminali suddetti, di autotreni, autoarticolati e autosnodati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali. 2. A tal fine la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con i soggetti di cui al precedente comma e la societa' "Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A." con la quale quest'ultima si impegna a far transitare gratuitamente i predetti veicoli per il periodo 1 maggio-30 settembre 1990.