la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Al  fine di incentivare lo sviluppo turistico sulla sponda sud
del lago di Garda, e lo scorrimento rapido  del  traffico  merci,  la
Regione,  i  Comuni, le associazioni ed enti interessati si accollano
le spese per il pedaggio autostradale nel tratto Desenzano  Peschiera
e  viceversa,  anche  con  alternanze di entrate ed uscite da casello
intermedio ai terminali  suddetti,  di  autotreni,  autoarticolati  e
autosnodati  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore  a 35
quintali.
   2.  A  tal fine la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare una
convenzione con i soggetti di cui al precedente comma e  la  societa'
"Autostrada  Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A." con la quale
quest'ultima si impegna a far  transitare  gratuitamente  i  predetti
veicoli per il periodo 1 maggio-30 settembre 1990.